F.A.Q. (Domande Ricorrenti)

INDICE:

  • ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE
  • TRASFERIMENTO – CANCELLAZIONE – CAMBIO ANAGRAFICO
  • POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
  • POLIZZA ASSICURATIVA
  • NORMATIVA ECM
  • SISTEMA TESSERA SANITARIA

Pre-iscrizione:

  1. Collegarsi al Portale dal seguente link https://iscrizioni.alboweb.net.
  2. Effettuare la registrazione: inserire i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, e recapiti telefonici). Allegare la scansione dei documenti richiesti.
  3. Stampare l’autocertificazione proposta dalla piattaforma: inserire la data, sottoscrivere l’autocertificazione (anche con firma digitale se disponibile), effettuare la scansione e caricarla sul portale, insieme al documento d’identità (carta d’identità o passaporto o patente di guida con foto, fronte-retro).
  4. Pagare i diritti di segreteria: il sistema prevede il pagamento dei diritti di segreteria per un importo di 35 euro, che possono essere pagati tramite i servizi di internet banking o carta di credito con il sistema Pago PA

Valutazione da parte dei RAMR:

I RAMR, in applicazione delle indicazioni temporali di cui all’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 241/90, comunque non oltre i 60 giorni, valutano quanto dichiarato e allegato dal richiedente, e, se necessario, chiedendo l’integrazione dei documenti ricevuti. Verificata la loro completezza e correttezza, i RAMR esprimono il loro assenso o dissenso alla richiesta d’iscrizione. Tale decisione è riportata nel relativo verbale di valutazione.

Perfezionamento della domanda:

Se la domanda viene accettata dai RAMR il richiedente deve a questo punto pagare:

  1. la tassa di concessione governativa: 168,00 €, su c/c postale n. 8003, intestato a Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara – tasse e concessioni governative. Richiedere l’apposita modulistica e specificare: (a) la causale: iscrizione albo professionale dei [indicare la professione] (b) il codice tariffa: 8617 e (c) il tipo di versamento;
  2. la tassa d’iscrizione annuale: il sistema prevede il pagamento nelle stesse modalità della quota per i diritti di segreteria.
  3. Il professionista deve stampare il modulo generato dal portale che ha valore di autocertificazione e di domanda d’iscrizione completo dei dati verificati dai RAMR.
  4. Apporre una marca da bollo di 16,00 €.
  5. Caricare nel portale la scansione della domanda di iscrizione completa di marca da bollo datata e firmata, insieme alla foto per il tesserino di riconoscimento e alle ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e di iscrizione annua.

Formalizzazione dell’iscrizione da parte dell’Ordine Professionale:

Dal momento in cui il professionista ha perfezionato la domanda decorrono i tre mesi entro i quali il Consiglio Direttivo del rispettivo Ordine Professionale deve esprimersi (DPR 221/50, art. 8) deliberando l’iscrizione e effettuando la comunicazione alle autorità competenti.

Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb” che è la stessa piattaforma usata per la tua domanda di iscrizione all’Albo.

Quindi, effettuerai nuovamente l’accesso con le credenziali da te precedentemente utilizzate (username e password). Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina :

  • Seleziona la voce “Rinnovo 2020 e 2019”;
  • Clicca per procedere al pagamento a mezzo PagoPA:
  • Cliccando sul link si atterra sul portale MPS pagoPA: inserire il proprio indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato per l’invio dei messaggi di conferma pagamento o di errore

ATTENZIONE!!!

Il portale è collegato ai canali bancari della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP.

Dopo qualche settimana di latenza, la piattaforma verrà aggiornata e recherà, nella sezione dei rinnovi, la voce “Pagamento verificato dai sistemi interbancari”.

Ogni anno, entro il 30 Aprile, in modo da permettere all’Ente di avere la liquidità necessaria per svolgere tutte le attività programmate nel bilancio previsionale.

Se hai smarrito la password di accesso alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb” dovrai collegarti al sito della piattaforma e in corrispondenza della colonna a destra, sotto la sezione relativa all’accesso all’area riservata, dovrai cliccare sulla casella in arancione, “recupero password”.

Prima, devi collegarti alla piattaforma “TSRM Web – Ricerca iscritti” che consiste in un registro pubblico dei professionisti iscritti agli ordini consultabile anche dalla cittadinanza.

Il filtro di ricerca richiederà di inserire alcuni dati, inserisci soltanto tre parametri:

Cognome e nome (in questo preciso ordine)
Provincia del tuo ordine di appartenenza
Professione

Una volta trovata l’anagrafica sul registro sarà possibile ottenere il proprio numero di iscrizione, con la relativa data di delibera in cui l’atto amministrativo è stato formalizzato.

N.B. inserendo ulteriori dati oltre ai tre indicati, la ricerca del filtro non andrà a buon fine.

Collegati alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb”effettua nuovamente l’accesso con le credenziali da te precedentemente utilizzate (username e password). Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù che indica la possibilità di inviare una nuova domanda o di consultare l’elenco delle domande inviate. 

Nella sezione “elenco domande inviate” una volta selezionata la tua domanda, alla voce “cronologia” sarà possibile seguire lo stato della tua domanda.

Quando la procedura d’iscrizione sul portale iscrizioni.alboweb.net viene interrotta, l’unico modo possibile per proseguire con l’iscrizione è accedere al suddetto portale ed inviare, tramite la sezione “Comunicazioni”, la documentazione o i ragguagli richiesti.
QUALSIASI COMUNICAZIONE/DOCUMENTO INVIATO ALL’ORDINE TRAMITE EMAIL O ALTRO CANALE NON PERMETTERÀ’ LO SBLOCCO DELLA PROCEDURA D’ISCRIZIONE.

In questo caso occorre inviare una mail all’indirizzo PEC dell’Ordine (potenzamatera@pec.tsrm.org)  ed allegare in formato PDF  la documentazione relativa al doppio pagamento. L’Ordine si attiverà per il rimborso. 

La proposta economica di determinazione dell’importo della tassa di iscrizione annuale è approvata da tutti gli iscritti all’Ordine, su proposta del Tesoriere e del Consiglio Direttivo in occasione della assemblea plenaria degli iscritti. 

L’unica modalità possibile per l’iscrizione all’Ordine è quella online, attraverso il portale iscrizioni.alboweb.net.

Una volta registrato sul portale, le basterà seguire le istruzioni presenti.

Per richiedere il trasferimento è necessario scaricare la modulistica da questa pagina (clicca per accedere alla pagina) e consegnarla al nostro Ordine tramite PEC, tramite Raccomandata ovvero consegnandola a mano presso la nostra sede.

Può compilare il modulo di cancellazione presente al seguente indirizzo: https://www.ordinetsrmpstrppzmt.it/cancellazione-dallordine-dei-t-s-r-m-e-p-s-t-r-p-delle-province-di-potenza-e-matera/

Le ricordiamo che, una volta completata l’istanza di cancellazione, non potrà più esercitare la professione né partecipare a concorsi pubblici.

Invia una mail all’indirizzo PEC dell’Ordine (potenzamatera@pec.tsrm.org) con i nuovi dati.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della email nonchè dei documenti informatici (eventuali allegati).

Alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrità. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata AR. Così come avviene per la raccomandata AR, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario.

Perché:

Perché l’Art. 7 D.lg.29/11/2008 n.185 convertito nella legge 28/01/2009 obbliga ciascun professionista ad averne una;

L’Ordine riesce a riesce a inoltrarti in maniera semplice certificati e comunicazioni, evitando l’invio di materiale in cartaceo (scelta ecologica);

La tua mail PEC viene inserita in un registro pubblico e nazionale che si chiama INIPEC: le amministrazioni pubbliche possono anche erogare al titolare di casella postale delle sanzioni notificandole senza l’invio di una R/R.

Potrai inoltrare con un click le domande di ammissione a concorsi pubblici e altre comunicazioni di carattere ufficiale. La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna.

La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185” ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Dal 17/07/2020 il c.d. Decreto Semplificazioni (articolo 37, comma 1 lettera e) dispone: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Immediatamente dopo esserti iscritta/o all’Ordine. 

L’Ordine ti invierà la diffida ad adempiere, a seguito della quale avrai 30 giorni di tempo per comunicarci il tuo indirizzo PEC. In caso di mancata ottemperanza alla diffida sarai sospeso dall’Albo fino a quando non ci comunicherai una PEC.

Soltanto chi abbia attivato una casella di posta elettronica certificata “autonomamente” (senza usufruire dell’iniziativa dell’Ordine) deve comunicarlo inviando una mail PEC a: potenzamatera@pec.tsrm.org

Consultando la sezione “Posta Elettronica Certificata” dal nostro sito dedicata interamente al tema.

Se hai smarrito la password di accesso della tua PEC,  dovrai collegarti al sito di ARUBA PEC  e selezionare la voce “recupero password”. Il sistema invierà il link di ripristino di una nuova password alla mail ordinaria indicata in fase di iscrizione all’Ordine per il recupero.

Ti consigliamo di scaricare la app “ARUBA PEC”  sul tuo smartphone, per ricevere e per visualizzare in tempo reale tutte le notifiche relative ai messaggi.

Polizza Assicurativa

Perché la legge 24/2017 obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.

Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb, e come si tratta della stessa piattaforma che hai utilizzato per la presentazione della tua domanda di iscrizione all’Albo, deve effettuare nuovamente l’accesso con le credenziali da te precedentemente utilizzate (username e password). Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina :

Seleziona la voce “Adesione Assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP 2020”

A questo punto potrai consultare un  tutorial. Il tutorial spiegherà come effettuare la registrazione sul sito dell’assicuratore con una utenza personale e come aderire al pacchetto della polizza, consultando le relative informative e la sottoscrizione del contratto. Alla fine di questi passaggi la piattaforma dell’assicuratore ti reindirizzerà nella piattaforma di iscrizione e ti permetterà di scaricare il MAV per l’adesione alla polizza.

ATTENZIONE!!!

Il portale è collegato ai canali bancari della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, per questo motivo, dopo qualche settimana di latenza, la piattaforma verrà aggiornata e recherà, nella sezione “Adesione assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP 2020”, la voce “Pagamento verificato dai sistemi interbancari”.

È un sistema organizzato di persone e di servizi che la Federazione mette a disposizione dei suoi iscritti per consentire un esercizio professionale più sicuro. Per maggiori informazioni consulta il link.

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente tutorial (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.

Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli  Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione  degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo?

Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.

La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nelal sezione Adesioni Polizza RC 2019 e 2020 è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizoni di polizza. La consultazione della docuementazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.

La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purche’ iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.


Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.

Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria .

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.

Le polizze di Responsabilità Professionale sono,per l’appunto,di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.

Ogni volta che si riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento, quindi, è necessario ed utile informare il brokerAON al fine di evitare che si possano creare problemi.
Sarà poi il broker a comunicare all’assicuratore il fatto che potrebbe dare luogo ad un sinistro. Preso i seguenti siti (AON e FNO) e possibile scaricare i moduli di denuncia sinistro con l’allegato riferito alla privacy.

https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it

 

Commissione sistema protezione

 

Attualmente (Maggio 2020) sono disponibili due moduli denominati “A” per tutte le professioni e” B” per i TSRM”. Sugli stessi è possibile trovare gli indirizzi e le modalità di invio al Broker.

Gli iscritti di quegli ordini, che per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno 2020, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo il fatto che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.

Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In ogni caso, considerando che la copertura Inail potrebbe non coprire completamente il danno.

Normativa ECM

L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Con delibera della CNFC del 07 luglio 2016, sono stati eliminati i limiti annuali di acquisizione dei crediti ECM.

Attraverso la registrazione al sito del Co.Ge.A.P.S., ogni professionista sanitario può creare il proprio Dossier Formativo individuale e/o analizzare il Dossier Formativo di Gruppo.

È possibile, inoltre, controllare i crediti ECM conseguiti.

Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:

  1. attestato di partecipazione al programma ECM;
  2. certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.

I documenti di cui sopra sono rilasciati dagli Ordini professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate.

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018 :

Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

 

Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

  1. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  4. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  9. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  13. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  14. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  15. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

 

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

 La progettazione, l’aggiornamento del dossier formativo individuale costituisce un processo fondamentale nel lavoro di ogni professionista  sanitario. Ognuno deve provvedere in autonomia, tramite l’iscrizione al portale nazionale Co.Ge.A.P.S. e mediante l’utilizzo dei numerosi strumenti disponibili, tra cui le attività di formazione individuale, di tutoraggio individuale e di ricerca .
 
si allega un vademecun esemplificativo che raggruppa  le funzioni principali , si ringrazia il coordinamento della regione Lombardia per la concessione.
 

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

Si deve prendere come riferimento l’articolo 29 (Dossier formativo) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute” del 2 febbraio 2017:

  • Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
  • Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
  • La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
  • Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas (Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

È necessario tenere presente che per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all’estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.1 – Attività formative non erogate da provider), fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.5 – Autoformazione).

Ad esempio, per il triennio 2017/2019, se il fabbisogno formativo è di 150 crediti il limite per l’autoformazione è di 30 crediti, se il fabbisogno formativo è di 135 crediti il limite per l’autoformazione è di 27 crediti, se il fabbisogno formativo è di 120 crediti il limite per l’autoformazione è di 24 crediti.

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: “I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome)

Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 (Formazione individuale all’estero) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.

Secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al §3.4.2 (Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF) per tali eventi si applica la riduzione del 50% dei crediti conseguiti, che non potranno superare, quindi, il numero di 25 per singolo evento.

Ad esempio: un evento che riconosce 30 crediti che viene erogato all’estero da un ente estero NON presente nella lista LEEF avrà un riconoscimento di 15 crediti, un evento che riconosce 50 crediti che viene erogato all’estero da un ente estero NON presente nella lista LEEF avrà un riconoscimento di 25 crediti.

Paragrafo 3.4.2.: “Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

  • nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  • nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  • nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
  • nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Ad oggi, i paesi stranieri individuati dalla CNFC, su indicazione della Sezione V, sono quelli della Delibera in materia di Attività ECM svolte all’estero del 25/10/2018 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia e i 28 paesi aderenti all’Unione Europea).

Tutte le istanze che verranno presentate successivamente al 1 gennaio 2019, se riferite ad un periodo precedente alla data di entrata in vigore, vedranno applicato il criterio ritenuto maggiormente favorevole al professionista sanitario.

 Informiamo che il Co.Ge.A.P.S ( Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)  ha attivato l’accesso al portale tramite sistema di identificazione SPID.
 
COGEAPS ha la gestione della  banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute  : https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
 
 I Professionisti Sanitari in possesso dell’identità digitale potranno accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID e/o Carta d’identità Elettronica.
 
Per garantire la funzionalità del sistema e in modo da consentire l’accesso ai Professionisti Sanitari non ancora in possesso di sistemi di identificazione digitale, il Co.Ge.A.P.S. manterrà attiva anche la modalità di accesso attualmente in uso tramite login (username e password) 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎̀ 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑆𝑃𝐼𝐷 𝑜 𝐶𝐼𝐸.
A giudizio della FNO, la risposta non può che essere affermativa, poiché sul versante professionale tali soggetti non presentano alcuna differenziazione/limitazione rispetto agli iscritti agli albi di riferimento: esercitano negli stessi contesti, nei confronti della stessa popolazione, per le stesse finalità, potendo utilizzare le stesse tecniche, apparecchiature o strumenti, etc.
Al fine di fugare ogni possibile fraintendimento o strumentalizzazione è stata avanzata  richiesta formale alla CNFC di delucidazioni in merito alla questione.
Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi della problematica.

La legge 214/200,   ribadita dalla legge Lorenzin 3/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011,   stabiliscono che: “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”.
Un illecito disciplinare preclude la progressione di carriera e l’accesso a concorsi per direttore di struttura.

 

 
Alcune ipotesi di cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm:

Accreditamenti sanitari :

Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza può mettere a rischio la propria o altrui azienda.

Certificazioni per la qualità

Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

Cause risarcitorie

In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nelle delibere del 10 giugno 2020 e del 4 febbraio 2021, ha indicato il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-2019, per quei professionisti che abbiano scelto la decorrenza dell’obbligo ECM anteriormente all’iscrizione all’albo.
 
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale CoGeAPS, oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare, mediante SPID.
 
Riguardo alla possibilità dello spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, potranno essere utilizzati solo i crediti acquisiti in eccedenza.
 
il regolamento di riferimento è il  il  par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (link )

Sistema Tessera Sanitaria